HOME | BLOG |

 Riforma dello Sport 2023

|  30/12/2022

-  L. Alfieri, G. De Martino

Riforma dello Sport 2023

Riforma dello Sport 2023

La Riforma dello Sport è una svolta fondamentale per il mondo sportivo italiano.  L’intento principale è dare maggiori tutele assistenziali e previdenziali ai lavoratori dello sport, senza appesantire troppo associazioni (ASD) e società (SSD) sportive dilettantistiche.

Ripercorrere l’iter legislativo, dalla nascita a quando entra in vigore la Riforma dello Sport, aiuterà a capire i passi di una riforma che è evoluta negli anni e comporta modifiche fondamentali in Italia: prima tra tutte, la definizione di lavoratore sportivo.

Inoltre, cosa prevede la Riforma dello Sport 2023? Di assoluta rilevanza è come cambiano i contratti sportivi nella Riforma dello Sport. Con il supporto di un esperto analizzeremo cosa cambia per ASD e SSD e per i lavoratori dello sport, affronteremo i casi più frequenti come i compensi sportivi per Dipendenti pubblici e Personale amministrativo, che interessano per esempio i tanti insegnanti di educazione fisica.

La Riforma presenta nuovi strumenti gestionali, come il RAS, un’introduzione fondamentale per la facilitazione dei pagamenti e delle dichiarazioni di inizio rapporto, insieme alla gestione separata INPS. Scopriremo questi e cosa cambia tra Società e atleti, cosa cambia nello statuto delle Società e in pratica cosa fare dal 1° gennaio 2023, grazie a esperti che hanno permesso di fare chiarezza, come Donato Foresta, commercialista specializzato in ambito sportivo, ospite del Comitato Fipav Milano Monza Lecco.

 

Quando entra in vigore la Riforma dello Sport?

Il Decreto-legge “Milleproroghe” ha disposto il rinvio a luglio 2023 dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport. Specificamente, tutte le disposizioni del d.lgs. 36/2021 saranno attuate dal 1° luglio 2023.

Il Decreto “Milleproroghe” è una tipologia di decreto-legge che dal 2005 viene adottato in Italia per risolvere questioni urgenti prima della fine dell’anno in corso. Applicato alla Riforma dello Sport, la posticipa ma non la annulla.

È dunque fondamentale sfruttare i prossimi mesi per aggiornarsi, comprendere e adeguarsi ai cambiamenti indicati dal Dipartimento per lo Sport.

La materia è alquanto complessa e, per fare un po’ di chiarezza su quello che ci aspetta nei prossimi mesi, Massimo Sala, Presidente del Comitato Territoriale di Milano-Monza-Lecco della Fipav, ha organizzato un webinar dal titolo “Riforma dello Sport: stato attuale e possibili evoluzioni”, in cui ha invitato il dottor Donato Foresta, commercialista ed esperto di fiscalità in ambito sportivo, a illustrare i punti principali di questa Riforma. Ci si è soffermati in particolare su un tema “caldo”, cioè l’inquadramento contrattuale, che da gennaio 2023 riguarderà tutte le figure che lavorano in ambito sportivo, anche chi svolge attività per poche ore e per un compenso minimo.

 

L’iter legislativo

La Riforma dello sport 2023 prende avvio nel 2019, con la Legge Delega n. 86/2019, cui hanno avuto seguito cinque decreti legislativi nel 2021. Quelli che ci interessano maggiormente sono il D.lgs. n. 36, che riguarda i rapporti di lavoro nel settore sportivo, e il D.lgs. n. 39 sulla semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi.
Quello che entra in vigore il prossimo 1° luglio è proprio il D.lgs. n. 36/21 (che di seguito si indicherà come Riforma Spadafora”, dal nome del Ministro dello sport e delle politiche giovanili sotto il governo Conte II, Vincenzo Spadafora): manca quindi poco per adeguarsi.

Peraltro, questo decreto è già stato oggetto di modifica da parte di un altro decreto, il D.lgs. 163/22 , entrato in vigore il 5 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 novembre), che la corregge e, per alcuni aspetti, fortunatamente la migliora. Lo si chiamerà qui di seguito “Decreto Correttivo”.

 

La definizione di lavoratore sportivo

Sono molteplici le figure che appartengono al mondo dello sport. La Riforma del 2023 si occupa innanzitutto di definirle, specificando la loro natura professionale o meno, e riconoscendo ad ognuno uno specifico statuto lavorativo.

I collaboratori sportivi: veri e propri lavoratori

La grossa novità introdotta con la Legge Delega n. 86/2019 è che il collaboratore sportivo è riconosciuto come un lavoratore a tutti gli effetti e, in quanto tale, ha diritto a ricevere una tutela previdenziale, assistenziale (malattia, infortunio), supporto per la maternità, per la disoccupazione ecc. Questo dovrebbe avvenire senza incidere troppo sui costi di gestione per le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) e le SSD (Società Sportive Dilettantistiche).

Fino a questo momento, ai collaboratori sportivi, al di sotto dei 10.000 euro di compenso annui, si applicava l’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che non prevede il pagamento di imposte e contributi. Tuttavia, la Corte di Cassazione di recente è intervenuta pesantemente sui contratti di collaborazione, stabilendo che il ricorso all’art. 67 non può essere così ampio come troppo spesso accade nel settore sportivo dilettantistico.

Deve, cioè, essere circoscritto solo ai casi in cui il collaboratore svolga l’attività “per diletto”, non professionalmente (l’attività professionale è da intendersi “con frequenza quotidiana”, oppure se compiuta da soggetti che hanno dei titoli di studio specifici o certificazioni federali). Gran parte delle collaborazioni sportive gestite fino ad adesso, insomma, è “fuori legge” e può essere sanzionata in dall’Inps o dall’ispettorato del lavoro, oppure in caso di contenziosi con i collaboratori stessi; può essere imposto anche il pagamento dei contributi pregressi.

Definizione dell’area sportiva professionistica e dilettantistica

Con la Riforma (D.lgs. 36/21), è la prima volta che nell’ordinamento giuridico italiano viene definita la distinzione tra area sportiva professionistica e dilettantistica.

L’area del dilettantismo comprende associazioni e società che svolgono attività sportive con prevalente finalità altruistica. Per quanto riguarda specificamente la pallavolo, la Federazione Italiana Pallavolo ha scelto di non rientrare nell’area professionistica; pertanto, anche ai massimi livelli ci troviamo sempre nell’area del dilettantismo.

Le figure dello sport riconosciute

La Riforma, nella sua versione originaria, stabilisce che chiunque operi nel settore sportivo, sia professionistico sia dilettantistico, è un lavoratore a tutti gli effetti, e individua sette figure:

  • Atleta
  • Allenatore
  • Istruttore
  • Direttore tecnico
  • Direttore sportivo
  • Preparatore atletico
  • Direttore di gara

Il Decreto Correttivo n. 163/22 aggiunge un’altra categoria residuale, per figure con mansioni necessarie per svolgere una specifica disciplina (escluse quelle amministrativo-gestionali), lasciandone la definizione alle singole federazioni.
La Riforma Spadafora esplicita che tutte queste figure devono avere uno dei seguenti contratti:

  • Subordinato
  • Autonomo (con Partita Iva)
  • Collaborazione coordinata e continuativa (tipologia che, tolta di fatto con il “Jobs Act” nel 2015, è stata mantenuta nel settore sportivo)
  • Lavoro occasionale
  • Amatoriale

Il Decreto Correttivo n. 163/22 elimina le categorie del lavoro occasionale e amatoriale. Non è stato introdotto dal correttivo nessun nuovo tipo di contratto specifico per il settore.

 

I contratti sportivi nella Riforma dello Sport

Esaminiamo le tipologie di contratto previste per il settore dilettantistico, con i principali adempimenti in fatto di tasse e contributi.

Lavoro subordinato

Nella prima casistica contrattuale, le principali condizioni sono le seguenti:

  • Aliquote Irpef e addizionalescattano oltre i 15.000 euro (non più i 10.000 euro, come inizialmente previsto dalla Riforma Spadafora). Oltre i 15.000 euro: si applicano l’Irpef a scaglioni, addizionali e detrazioni secondo le regole ordinarie.
  • Trattamento pensionistico: aliquota al 34,28%, di cui 9,19% a carico del dipendente, il resto a carico del datore di lavoro.

Nel settore dilettantistico questo tipo di contratto sarà inevitabilmente di difficile applicazione, visto il notevole aggravio per il contributo previdenziale, ma non solo: dovendosi applicare il Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL), sono dovuti al lavoratore anche 13 mensilità, ferie, malattia, permessi, assegni familiari, ecc.

Collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)

La seconda casistica contrattuale è specifica per il mondo sportivo; le principali condizioni sono le seguenti:

Contratti sportivi nella Riforma dello Sport 2023

  • Iscrizione alla Gestione Separata dell’Inps.
  • Aliquote Irpef, addizionale, detrazioni secondo le regole ordinarie: scattano oltre i 15.000 euro.
  • Contributi previdenziali: sono dovuti a partire dal superamento della soglia dei 5.000 euro e solo sulla parte eccedente, nella misura massima del 25%, per 1/3 a carico del lavoratore e per 2/3 a carico del datore di lavoro. Attenzione: l’aliquota del 25% entra in vigore dal 1° gennaio 2028, fino ad allora sarà ridotta della metà (12,5%).
  • Sempre dal 2028, per coloro che non hanno altre forme pensionistiche obbligatorie, è prevista un’aliquota aggiuntiva del 2,03% da versare all’Inps.

La co.co.co. sarà probabilmente la forma contrattuale più frequentemente scelta dalle ASD e SSD dal 2023.

Lavoro autonomo

La terza casistica contrattuale riguarda tutte le figure che hanno la Partita Iva. Le principali condizioni sono le seguenti:

  • Iscrizione alla Gestione separata dell’Inps.
  • Aliquote Irpef e addizionale: scattano oltre i 15.000 euro.
  • Oltre i 15.000 euro si può ricorrere anche al regime forfettario con Irpef al 5% (per i primi 5 anni) o al 15%.
  • I contributi previdenziali sono dovuti se il compenso supera i 5.000 euro, con un’aliquota al 25% a partire da gennaio 2028, ridotto alla metà fino ad allora (come per i co.co.co.). L’aliquota è applicata solo sulla parte che eccede i 5.000 euro. A differenza della co.co.co.,  il contributo non è suddiviso tra datore di lavoro e lavoratore, ma  il lavoratore presenta alla Associazione una fattura aggiungendo il 4% di INPS. Nella Co.Co.Co. è la ASD che trattiene il 4% al lavoratore, nella partita Iva la ASD versa il 4% al lavoratore che lo espone in fattura. Sarà lui a versarlo al momento della dichiarazione dei redditi.

In conclusione, il lavoratore versa il totale dei contributi (25% + 4%) perché ha ricevuto dalla ASD il 4% in precedenza (“rivalsa INPS”).

In teoria, per le società è conveniente questo tipo di inquadramento, perché sono sollevate da una serie di oneri aggiuntivi (cedolini paga, norme sulla sicurezza ecc.). Ma attenzione: conviene se il titolare di PI svolge la sua attività per più committenti. In caso di rapporto unico, la formula potrebbe diventare non del tutto corretta, perché si avvicina molto al lavoro subordinato o al limite al co.co.co., e potrebbero crearsi dei problemi in caso di contenzioso o ispezioni.

Come scegliere il contratto sportivo adeguato

Per quanto riguarda sia il lavoro autonomo, sia la co.co.co., bisogna fare attenzione che non possano configurarsi come un lavoro subordinato, caratterizzato da un indirizzo gerarchico, una forte ingerenza da parte del datore di lavoro, l’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari ecc., perché questo è pesantemente sanzionato (di fatto, è considerato come lavoro nero).

Secondo il Decreto Correttivo, se la collaborazione non eccede le 18 ore settimanali, calcolate come media annuale sull’intero periodo di durata del contratto (da cui sono escluse le gare, le trasferte e le manifestazioni sportive) si configura automaticamente come co.co.co. Sarà quindi difficile, per un lavoratore, avanzare eventuali contestazioni.

 

Compensi sportivi per Dipendenti pubblici e Personale amministrativo

I contratti sportivi riguardano tante diverse categorie. Abbiano analizzato alcune delle più frequenti: non solo tecnici, preparatori atletici e figure che operano sui campi da gioco, ma anche tutti coloro che gestiscono l’organizzazione e la logistica dello sport. E anche per i lavoratori dell’Amministrazione Pubblica sarà fondamentale aggiornarsi.

Da amatore a volontario

Chiamato “amatore” nella Riforma Spadafora, diventa “volontario” nel Decreto Correttivo, ma in sostanza è la stessa cosa: si tratta di chi mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto.
A favore della figura del volontario, nella Riforma Spadafora erano previsti compensi occasionali, premi, indennità e rimborsi anche forfettari: di fatto, l’applicazione si apriva ad abusi, mascherando da “attività amatoriali” quelle che erano in realtà co.co.co. Nel Decreto Correttivo sono ammessi soltanto rimborsi spesa documentati con regolare fattura (per trasporti, vitto, alloggio…).

Co.co.co. di carattere gestionale-amministrativo

Sono figure che non svolgono attività prettamente sportive, ma di tipo amministrativo: si occupano, per esempio, di contabilità, tesseramenti, contratti, rapporti con la banca o i commercialisti, receptionist ecc.

Nel Decreto Correttivo, questi collaboratori sono trattati, dal punto di visto contributivo e previdenziale, come quelli sportivi co.co.co. (si veda il paragrafo corrispondente), anche se non sono lavoratori sportivi, per cui permangono altri adempimenti (vedi La Riforma dello Sport 2023 – Parte 3: presto in pubblicazione).

Collaborazioni sportive per i dipendenti di pubbliche amministrazioni

Una figura molto comune nell’ambiente sportivo è l’insegnante di ginnastica in una scuola, ovvero un dipendente della Pubblica Amministrazione, che intende collaborare con una ASD o SSD: è possibile farlo, è sufficiente che lo comunichi all’amministrazione di appartenenza con una semplice lettera.

Se però un dipendente della Pubblica Amministrazione viene retribuito dalla Società o Associazione dilettantistica, la semplice comunicazione non basta: occorre anche l’autorizzazione dell’amministrazione di pertinenza.
In tal caso si applica il regime fiscale previsto per le prestazioni sportive di cui si è già detto. 

 

Il RAS, un’introduzione fondamentale

Per le co.co.co., le ASD e SSD dovranno comunicare l’inizio del rapporto di lavoro al nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS) detenuto dal Dipartimento per lo sport (e non più al Centro per l’impiego), ma soltanto in caso di compensi oltre i 5.000 euro (quindi imponibili a fini fiscali e previdenziali).

Non è ancora chiaro cosa accada se il compenso passa da inferiore a superiore i 5.000 euro durante il rapporto di lavoro: si spera in qualche chiarimento in merito nel prossimo periodo.

Il Decreto Correttivo alleggerisce anche altri adempimenti per le società sportive, per esempio eliminando l’obbligo di emettere il cedolino paga sotto i 15.000 euro annui e rendendoli telematici attraverso apposite sezioni del RAS (così come avviene per la comunicazione dell’inizio del rapporto di lavoro e la comunicazione mensile all’Inps dei dati contributivi).

Queste semplificazioni non valgono per le co.co.co. amministrativo-gestionali: per queste figure si applicano le regole di cui si è detto (rimangono la comunicazione dell’inizio del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego e l’obbligo del cedolino paga).

 

Gestione separata INPS

I lavoratori co.co.co. o autonomi nell’area del dilettantismo, se già iscritti al Fondo pensione per i lavoratori dello spettacolo (ex Enpas), hanno sei mesi di tempo dall’entrata in vigore della Riforma per scegliere se mantenere il regime previdenziale che già possiedono, o se iscriversi alla gestione separata INPS.

In caso di iscrizione alla gestione separata, il lavoratore sportivo all’atto del pagamento è obbligato a presentare un’autocertificazione con cui attesta di non superare le soglie dei 5.000 o dei 15.000 euro.

Per i rapporti iniziati prima del 31 dicembre 2022, quindi con vecchie tipologie di contratto, NON possono essere richiesti contributi previdenziali arretrati: in pratica, una sorta di sanatoria per i contratti di collaborazione gestiti con riferimento all’art. 67 TUIR, pur a fronte della posizione assunta dalla Corte di Cassazione.

 

Cosa cambia tra società e atleti

La Riforma dello Sport comporta alcune fondamentali modifiche anche nel rapporto che intercorre tra Associazioni sportive (ASD) o Società sportive (SSD) e atleti. Di estrema rilevanza per le conseguenze sul mercato sportivo è l’abolizione del vincolo sportivo, cioè di quel contratto che vincola legalmente un atleta alla realtà nella quale firma il proprio tesseramento.

Il vincolo sportivo consiste nell’obbligo per l’atleta di praticare lo sport relativo esclusivamente nell’interesse della Società per la quale si tessera. Per praticare l’attività con altra Società occorre il consenso della Società per la quale si è tesserati.

L’abolizione del vincolo sportivo nella pallavolo, come negli altri sport, è un cambiamento radicale, perché su di esso si giocano gli accordi economici tra Società e giocatori e tra una Società e l’altra, soprattutto in riferimento alle categorie giovanili dove il vincolo sportivo ha durata decennale (dai 14 ai 24 anni dell’atleta).

I compensi per gli atleti dilettanti

Nell’area del dilettantismo, i premi corrisposti ai tesserati per il raggiungimento dei risultati in ambito sportivo non sono considerati compensi, quindi non sono soggetti a contributi previdenziali e alla tassazione ordinaria, ma soltanto a una ritenuta a titolo d’imposta (Irpef) del 20%.

L’abolizione del vincolo sportivo

Dal 1° luglio 2023 viene abolito il vincolo sportivo: l’atleta potrà, senza necessità di svincolo, spostarsi da un’associazione all’altra. Il termine è però spostato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. È un tema di assoluta rilevanza, che verrà approfondito in futuro. La Riforma dello Sport fa riferimento a un “premio di Formazione Tecnica”, senza però specificarne la natura: saranno le singole Federazioni a stabilirne i parametri. Sarà necessario capire come verranno compensate le inevitabili perdite economiche per le società, tema che rimandiamo a futuri approfondimenti.

 

Cosa cambia nello statuto delle Società

Sarà fondamentale aggiornare e applicare le modifiche allo Statuto societario, in accordo con la Riforma.

Statuto societario nella Riforma dello Sport 2023In particolare, i cambiamenti allo Statuto devono essere fatti convocando un’assemblea straordinaria, soprattutto per introdurre le due maggiori novità del 2023: la possibilità per le ASD di acquisire personalità giuridica e di esercitare attività economiche parallele e funzionali a quella principale.

La personalità giuridica delle ASD

Le ASD, iscrivendosi al nuovo Registro nazionale delle attività sportive (RAS) possono richiedere anche il riconoscimento della personalità giuridica, che consente di limitare la responsabilità patrimoniale personale del presidente, dei consiglieri ecc. Per effettuare la richiesta, occorre un notaio che riceva lo Statuto e inoltri la domanda. Da questa richiesta sono escluse le SSD, essendo già allo stato attuale società di capitale e con personalità giuridica.

Attività economiche delle ASD e SSD

La Riforma Spadafora consente alle ASD e SSD di esercitare attività diverse da quelle principali, come per esempio la gestione di un impianto sportivo o di un punto ristoro, la vendita di materiale sportivo, le sponsorizzazioni, ecc. purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle sportive. “Strumentale” significa che hanno come scopo sostanziale di apportare risorse economiche, da utilizzare nell’attività principale. Ci sarà un decreto che stabilirà dei limiti quantitativi, soprattutto a proposito dei relativi ricavi. Queste attività devono essere esplicitamente contemplate dallo Statuto dell’ente.

Inoltre, si potrà prevedere per le Società (e non per le Associazioni) una distribuzione degli utili: in misura contenuta e secondo precise regole, ma è possibile.

Riguardo l’incompatibilità delle cariche, la Riforma prevede che gli amministratori non possano ricoprire altre cariche, di qualsiasi tipo, in enti facenti parte della stessa Federazione.

I protocolli di sicurezza

Con l’entrata in vigore della Riforma, si dovrà applicare la disciplina della sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 81/2008), che prevede la nomina di un rappresentante dei lavoratori, un responsabile della sicurezza, prevenzione e protezione, corsi di formazione di primo soccorso e antincendi. In questo ambito, ci saranno inevitabilmente degli aggravi per le società.

 

In pratica, cosa fare dal 1° gennaio 2023

  • In caso di nuovi contratti di collaborazione sportiva e amministrativo-gestionale stipulati dal 1° gennaio 2023, si applicheranno le regole della Riforma dello Sport.
  • Sono considerati validi tutti i contratti esenti ai fini fiscali e previdenziali fino a 10.000 euro, in essere e stipulati prima del 1° gennaio 2023 e aventi scadenza nel corso del 2023.
  • Per le collaborazioni amministrativo-gestionali in essere e con scadenza del contratto al 31 dicembre 2022, se si intende proseguire la collaborazione nel 2023 si consiglia di comunicare la proroga al Centro per l’impiego fino al 30 giugno, prima della scadenza del contratto.
  • Per le collaborazioni sportive in scadenza al 31 dicembre, si può procedere come per quelle amministrativo-gestionali, oppure con la stesura di un nuovo contratto datato all’inizio della corrente stagione sportiva, senza necessità di comunicarlo al Centro per l’impiego.
  • Per i volontari, la legge non impone alcun contratto, ma si consiglia ad allenatori, istruttori e in generale chi opera “sul campo” di sottoscrivere un accordo (anche attraverso una semplice mail) in cui si specifica che la collaborazione non è retribuita, per tutelarsi in caso di controlli o ispezioni.
  • Attraverso un’assemblea straordinaria, ASD e SSD dovranno intervenire sullo Statuto societario, per aggiornalo.

I contratti di qualsiasi natura con scadenza al 30 giugno 2023 non sono soggetti ad alcuna variazione e per i contraenti non è necessario fare alcuna operazione fino al termine della corrente stagione sportiva.

È consigliabile stilare comunque al più presto un elenco di tutti i propri collaboratori e valutare, caso per caso, quale possa essere l’inquadramento contrattuale più adeguato a ognuno.

Il suggerimento è che il collaboratore con mono-committenza sia inquadrato come co.co.co, mentre chi ha (o avrà in futuro) una pluralità di collaborazioni sia indirizzato verso la Partita Iva.

 

Gli specialisti che hanno permesso di fare chiarezza

A pochi giorni dall’approvazione della Riforma dello Sport 2023, che entrerà in vigore nel mese di luglio, il Comitato Fipav di Milano Monza e Lecco ha organizzato una conferenza gratuita, per aiutare associazioni e lavoratori a comprendere i cambiamenti della Riforma dello Sport per la pallavolo. Il presidente del Comitato Provinciale, Massimo Sala, ha organizzato l’incontro con la consulenza del dottor Donato Foresta, commercialista a Milano.

Massimo Sala

Massimo Sala – Pres. Comitato Prov. Milano Monza Lecco
M. Sala – Pres. Fipav CT Milano Monza Lecco 

Nel 2021 ha cominciato il suo terzo mandato in Fipav, ricoperto prima come Presidente del Comitato Provinciale di Monza Brianza e poi di Milano-Monza-Lecco.
Dopo un passato giovanile da pallavolista, è sempre stato attivamente impegnato a livello dirigenziale nella Federazione: è stato arbitro per 8 anni, fino ai Campionati regionali, designatore arbitri per 15 anni e membro della Commissione giudicante, prima a Milano e in seguito a Monza. Ha fatto anche il dirigente per diverse società di pallavolo ad Agrate, dove vive, e a Vimercate.

 

Donato Foresta

Donato Foresta – Commercialista
D. Foresta – Commercialista

Commercialista e Revisore legale dei Conti, Master in Business Administration presso la SDA Bocconi di Milano. Socio fondatore della società 5IVE SPORT CONSULTING SRL per la consulenza per lo sviluppo dell’impiantistica sportiva in ambito di partenariato pubblico privato (project financing). Partner dello Studio Associato FRPA Veritax, dottori commercialisti. Docente della Scuola Regionale dello Sport del CONI Lombardia nei corsi di formazione per dirigenti sportivi; docente della 24ore Business School nel Master in management dello sport nell’area di elaborazione di business plan per la costruzione e gestione di impianti sportivi; docente dell’Università degli studi Bicocca di Milano nel Master in diritto sportivo e Rapporti di Lavoro nello Sport. Dal 2019 è socio e componente del comitato di redazione della rivista on- line “Fiscosport”.

 

 

Link utili per approfondire

Lucia D’Ercole, avvocato ed ex atleta, ha trattato della Riforma dello Sport 2023 in un podcast – intervista, nel quale affronta le grandi novità in vigore dal 1° Luglio dal punto di vista degli atleti pallavolisti. Durante il suo intervento, la consulente legale si sofferma in particolare su aspetti contrattualistici e sull’abolizione del vincolo sportivo.

Ascolta “Riforma dello sport. Come cambierà la pallavolo – I parte”

Ai seguenti link è possibile prendere visione e scaricare il testo del

Picture of L. Alfieri, G. De Martino

L. Alfieri, G. De Martino

Giornalista | Ufficio stampa associazione sportiva

Condividi questo articolo